Art. 12.
(Procedure per la destinazione del personale all'estero).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee nonché alle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiane, è scelto esclusivamente tra il personale dei ruoli con accertata conoscenza, scritta e orale, delle lingue straniere richieste per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione all'estero del personale di cui al comma 1, l'Agenzia provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite sulle base delle vigenti norme contrattuali.
      3. L'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali e secondo modalità stabilite con il regolamento di attuazione, provvede all'istituzione di appositi corsi di formazione per il personale di cui al comma 1 da destinare all'estero, attuati dai centri di cui all'articolo 5.

 

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